Indagini in Vaticano, i reati contestati al cardinale Becciu

Indagini in Vaticano, i reati contestati al cardinale Becciu

di Askanews

Città del Vaticano, 11 dic. (askanews) – Peculato, abuso d’ufficio, interessi privati in atti d’ufficio e “offesa al Re” sono i reati per i quali il cardinale Angelo Becciu risulta “imputato” dai “promotori di giustizia” del Vaticano. Una situazione che, per il lessico utilizzato, può creare malintesi che, però, l’analisi del diritto penale in vigore nello Stato pontificio possono chiarire.La vicenda è iniziata il 24 settembre scorso, quando, in una breve udienza serale, il Papa ha chiesto al cardinale Becciu di rinunciare all’incarico di prefetto della congregazione delle Cause dei Santi nonché ai “diritti connessi al Cardinalato”.La sala stampa della Santa Sede non ha aggiunto altro, ed è stato lo stesso porporato sardo, in una conferenza stampa convocata il giorno dopo, a raccontare: il Pontefice “mi ha detto che dalle carte della Guardia di finanza, su richiesta dei magistrati vaticani, risulta che io abbia commesso il crimine o reato di peculato”. Fattispecie di reato che, secondo l’accusa, sarebbe stata compiuta da Becciu all’epoca in cui era Sostituto agli affari generali della Segreteria di Stato e che riguarderebbe, ha raccontato lo stesso cardinale, versamenti a favore dei fratelli. Becciu, all’epoca, ha detto di non aver ricevuto alcuna comunicazione dai magistrati vaticani.Ora è emerso da alcune ricostruzioni di stampa, che ad Askanews risultano fondate, che, in base al codice penale vaticano, al cardinale vengono contestati i reati di peculato (articolo 168 del codice di diritto penale), abuso d’ufficio (articolo 175), interessi privati in atti d’ufficio (articolo 176) e offesa al Re (articolo 122). Una fattispecie di reato, quest’ultima, che ha suscitato una qualche ilarità, visto il termine desueto, e che alcune testate hanno voluto collegare alle accuse indirizzate a Becciu da Geneviève Ciferri Putignani. La signora ha riferito in alcune interviste che Becciu ha offeso verbalmente il Papa di fronte a lei con “frasi e atteggiamenti – ha subito stigmatizzato l’avvocato di Becciu – che il cardinale respinge con assoluta fermezza, denunciandone la totale falsità”. La “offesa al Re” va piuttosto inquadrata nella singolare storia del diritto penale vaticano.Come ha spiegato monsignor Juan Ignacio Arrieta, Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, presentando il Codice Penale Vaticano, appena pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana, “per ragioni di economia e puro senso pratico, cioè, per non dover creare un intero sistema di leggi che prevedessero ogni fattispecie particolare per un territorio così ristretto, sin da quando nacque lo Stato nel 1929, venne stabilito un ampio rimando per accogliere la legislazione italiana, quella naturalmente più vicina, sempre che non fosse incompatibile con la natura propria dello Stato vaticano. Perciò, in materia penale, venne adottato come testo di riferimento il Codice penale italiano allora in vigore, che – ha spiegato Arrieta a Vatican News – risaliva al 1889. Detto Codice, promulgato all’epoca in cui Giuseppe Zanardelli era Ministro di Grazia e Giustizia, non è più vigente in Italia dal 1930; inoltre, in parti molto rilevanti, è stato anche modificato a più riprese dal Legislatore vaticano per adeguarlo sia alla natura propria dello Stato, sia alle esigenze dei tempi”.E se gli interventi di modifica hanno inciso sulla sostanza del diritto penale vigente nello Stato pontificio – nel 1969, per dire, Papa Paolo VI abolì la pena di morte, nel 2013 Francesco ha eliminato l’ergastolo – il linguaggio giuridico è rimasto quello del 1889, quando in Italia c’era il Re.Per quanto non si sappia, dunque, cosa abbia indotto la procura del tribunale civile vaticano a formulare l’accusa di “offesa al Re” – le indagini sono tuttora in corso e coperte dal segreto istruttorio – è evidente che dietro questa formula si cela la contestazione di un comportamento delittuoso che Becciu avrebbe compiuto nei confronti della figura del Papa.Va peraltro ricordato che la gravità della condotta era già implicita nella sanzione comminata direttamente dal Papa al cardinale, ossia la perdita dei “diritti connessi al Cardinalato”. Prima di Becciu, nella storia moderna della Chiesa, solo Keith Michael Patrick O’Brien (2015), aveva subito, per comprovati abusi sessuali, una simile sanzione, e – ancor più grave – solo Theodore McCarrick (2019) e Louis Billot (1927) sono stati addirittura espulsi dal collegio cardinalizio, l’uno per abusi sessuali e l’altro per un insanabile conflitto teologico-politico con Pio XI.Da quel poco che si sa, il Papa, come riferito dallo stesso porporato nella conferenza stampa il giorno successivo alle sue dimissioni, “non ha più fiducia” in Becciu. E perdendo i diritti cardinalizi (non i doveri), ha perso altresì le immunità legate al cardinalato. In questo modo, la procura (nel linguaggio giuridico d’Oltretevere, l’ufficio del “promotore di giustizia”) ha competenza nelle varie fasi dell’istruzione penale fino all’eventuale richiesta di rinvio a giudizio.Ma le indagini non sono ancora concluse. Il fatto che al cardinale siano stati contestati i reati non vuole dire che il cardinale abbia ricevuto un avviso di garanzia. A differenza del diritto italiano, infatti, secondo il “codice Zanardelli” è “imputato” colui nei cui confronti si esercita l’azione penale (articolo 65) già nella fase istruttoria. E “il procuratore del Re, compiuta la istruzione sommaria fa notificare all’imputato che non sia stato interrogato e contro il quale non sia stato spedito un mandato rimasto senza effetto, il titolo della imputazione” (articolo 282).

Pubblicato da MOVIMENTO Sacerdoti Sposati

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